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Responsabilità

Chi è responsabile del passaporto: brand, importatore o terzista

L’obbligo segue chi immette il prodotto sul mercato europeo con il proprio nome. Per una filiera moda quella frase sposta la responsabilità in tre punti facili da non vedere: l’importatore, il terzista che rietichetta e l’azienda che ha cessato l’attività.

Edoardo Rinaldi · Founder, Trama
Ultimo aggiornamento: 28 agosto 2026

La regola di base

Il passaporto è un obbligo del fabbricante. Quando il fabbricante è stabilito fuori dall’Unione, l’obbligo ricade sull’importatore che immette il prodotto sul mercato.

Un mandatario non assume di norma la responsabilità complessiva. Il distributore non crea il passaporto: verifica che esista e che sia accessibile prima di vendere. Che cosa sia un passaporto e che cosa contenga è spiegato in che cos’è il passaporto digitale di prodotto. Chi vende un capo di seconda mano si trova nella stessa posizione.

L’importatore risponde di dati che non ha prodotto

La maggior parte dei capi venduti in Europa è prodotta fuori dall’Europa, il che rende la posizione dell’importatore il caso ordinario e non l’eccezione.

Un importatore detiene dati prodotti da qualcun altro, in un’altra giurisdizione, spesso in una lingua e in un formato che non ha scelto. Lo studio preparatorio lo descrive come custode di dati che non ha generato, e ripartisce la responsabilità di conseguenza: l’importatore risponde di non avere esercitato la dovuta diligenza su ciò che ha accettato, il fabbricante risponde di avere fornito informazioni false.

Quella ripartizione ha una conseguenza pratica. Accettare la dichiarazione di un fornitore senza un documento che la sostenga sposta il rischio su chi l’ha accettata, e un valore errato dentro un passaporto pubblicato è una dichiarazione, non una lacuna.

Più importatori, un solo passaporto

Lo stesso prodotto può essere introdotto nell’Unione da più di un importatore. Ciascuno risponde in proprio del passaporto delle unità che immette sul mercato.

Il caricamento nel registro europeo, però, avviene una volta sola. L’identificativo appartiene al prodotto, non a chi lo ha importato, e registrazioni duplicate dello stesso prodotto non sono ciò a cui il registro serve. Due importatori dello stesso articolo devono quindi accordarsi su chi lo registra e su che cosa dice quel record.

Chi mette la propria etichetta diventa il fabbricante

È lo spostamento che conta di più in Italia, e non è un cambio di procedura ma un cambio di ruolo.

Un’azienda che stampa, ricama o rietichetta un capo e lo vende con il proprio marchio assume la responsabilità del fabbricante per il passaporto. La produzione in private label e il lavoro conto terzi sono costruiti esattamente su questo schema: un capo viene acquistato finito o semilavorato, vi si applica un segno, e va sul mercato con il nome di chi quel segno lo ha applicato.

Ne consegue che l’obbligo del passaporto non si può spingere a monte per contratto. L’azienda il cui nome sta sull’etichetta risponde del contenuto del passaporto, compresi i campi che descrivono lavorazioni che non ha eseguito.

Il passaporto sopravvive all’azienda

Il Regolamento richiede che il passaporto resti disponibile per un periodo fissato dall’atto delegato, corrispondente almeno alla vita attesa del prodotto, e dice in modo esplicito che la disponibilità sopravvive a insolvenza, liquidazione o cessazione dell’attività nell’Unione: gli articoli sono citati nella pagina sul Regolamento ESPR.

Il meccanismo previsto è una copia di riserva presso un fornitore terzo di servizi per il passaporto, perché i dati non spariscano insieme all’azienda o al rapporto con il suo fornitore. La norma tecnica europea su archiviazione e persistenza, pubblicata nel 2026, traduce lo stesso obbligo in termini tecnici.

Per un brand che sceglie un fornitore, è la domanda che sopravvive a tutte le altre: che cosa succede ai passaporti pubblicati quando il contratto finisce. Un indirizzo stampato sull’etichetta di un capo è permanente in un modo in cui un abbonamento non lo è.

Che cosa c’è oggi in Italia

Al momento in cui questo articolo viene scritto l’Italia ha un tavolo di coordinamento presso il Ministero dell’Ambiente, istituito con decreto nel novembre 2024 e prorogato nel novembre 2025, per sostenere le amministrazioni competenti nell’attuazione del Regolamento. Non risulta pubblicato alcun decreto sanzionatorio, né è indicata su quella pagina un’autorità di vigilanza.

Il Regolamento impone agli Stati membri di stabilire sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive, tenendo conto della gravità della violazione e del vantaggio economico ottenuto. Quali saranno in Italia non è ancora pubblico.

L’unica cosa che si può fare adesso

Il registro europeo ha aperto il 20 luglio 2026, e il regolamento che lo disciplina è entrato in vigore il 6 agosto 2026. Il tessile non è ancora registrabile, perché il suo atto delegato non esiste.

Un passo è però disponibile da subito e non ha scadenze legate alla categoria di prodotto: ottenere lo stato di operatore economico verificato, che si consegue con una firma o un sigillo elettronico qualificato e vale fino a tre anni. È l’unica parte del registro che un brand della moda può completare prima dell’atto, ed è il presupposto di tutto ciò che viene dopo.

Domande frequenti

Chi deve creare il passaporto digitale, il brand o lo stabilimento che realizza il capo?

Il fabbricante, che per la maggior parte dei brand della moda coincide con il brand stesso quando fa realizzare il capo su propria specifica e lo vende con il proprio nome. Quando il fabbricante è fuori dall’Unione, l’obbligo ricade sull’importatore.

Acquistiamo capi finiti e applichiamo la nostra etichetta. Chi è responsabile?

L’azienda che applica il proprio marchio e immette il prodotto sul mercato. Rietichettare, stampare o ricamare un capo e venderlo con il proprio nome comporta assumere la responsabilità del fabbricante per il passaporto.

Che cosa succede se un fornitore extra-UE non fornisce i dati?

L’obbligo non si sposta. L’importatore resta responsabile del passaporto di ciò che immette sul mercato e risponde di avere accettato dati che non ha verificato, mentre il fabbricante risponde di avere fornito informazioni false. In pratica la leva è contrattuale e deve esistere prima dell’ordine, non dopo.

Un distributore o un negozio deve produrre un passaporto?

No. Il distributore verifica che il passaporto esista e sia accessibile prima di vendere. Lo stesso vale per chi vende capi di seconda mano.

Che fine fanno i passaporti pubblicati se il brand chiude?

Devono restare disponibili. Il Regolamento stabilisce che la disponibilità sopravvive a insolvenza, liquidazione o cessazione dell’attività, e il meccanismo previsto è una copia di riserva presso un fornitore terzo di servizi per il passaporto.

In Italia esistono già delle sanzioni?

Non risultano pubblicate sanzioni specifiche per questo Regolamento. Esiste un tavolo di coordinamento presso il Ministero dell’Ambiente. Il Regolamento impone agli Stati membri di stabilire sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive.

Un brand può registrarsi oggi nel registro europeo?

Non un prodotto tessile, perché l’atto delegato non esiste. Un’azienda può però ottenere subito lo stato di operatore economico verificato, con una firma o un sigillo elettronico qualificato: vale fino a tre anni e non ha scadenze legate alla categoria di prodotto.