L’ESPR e il Digital Product Passport
Una sintesi del Regolamento (UE) 2024/1781 e del suo Digital Product Passport, scritta per le aziende della moda e del tessile.
Ultimo aggiornamento: 19 agosto 2026
Il Regolamento
Il Regolamento (UE) 2024/1781, Ecodesign for Sustainable Products Regulation, sostituisce la direttiva Ecodesign ed estende il proprio ambito dai prodotti connessi all’energia a quasi tutti i prodotti immessi sul mercato europeo. È entrato in vigore a luglio 2024.
Il Regolamento istituisce una cornice; i requisiti specifici per ciascun gruppo di prodotti sono definiti da atti delegati adottati separatamente. Per il tessile tali requisiti non sono ancora definitivi, ed è la ragione per cui nessun fornitore può oggi indicare l’elenco definitivo delle informazioni da pubblicare.
Il Digital Product Passport
Il passaporto è il meccanismo centrale del Regolamento: un insieme definito di informazioni sul prodotto, raggiungibili da un supporto dati presente sul prodotto stesso — in pratica un QR code — e accessibili ai consumatori, agli operatori della riparazione e del riciclo e alle autorità di vigilanza del mercato.
Costituisce una condizione di accesso al mercato: un prodotto che rientra nell’ambito di applicazione e non dispone di un passaporto conforme non può essere immesso sul mercato europeo.
Contenuti richiesti
Il contenuto del passaporto è determinato dall’atto delegato relativo al gruppo di prodotti. Il Regolamento prevede requisiti in materia di durabilità, riparabilità, contenuto riciclato, sostanze preoccupanti e informazioni sulla filiera del prodotto.
L’atto delegato per il tessile non è stato adottato. È però già acquisito che richiederà informazioni ottenibili soltanto dai fornitori, e che la raccolta di tali informazioni è la parte del lavoro che si misura in mesi.
Il registro europeo
La Commissione europea gestisce un registro centrale in cui sono annotati gli identificativi dei passaporti. L’infrastruttura è operativa da luglio 2026 e i primi gruppi di prodotti sono in fase di registrazione.
Il tessile non rientra ancora fra questi: un brand della moda oggi non può registrare un passaporto. Il lavoro che può essere fatto adesso riguarda i dati di filiera, affinché la pubblicazione sia una formalità nel momento in cui l’atto delegato verrà adottato.
Obblighi linguistici
L’articolo 7(8) richiede che le informazioni siano fornite in una lingua facilmente comprensibile per i clienti, secondo quanto determinato dallo Stato membro sul cui mercato il prodotto è messo a disposizione. L’articolo 27(7) applica la stessa regola alle istruzioni digitali contenute nel passaporto.
L’obbligo segue quindi i mercati in cui l’azienda vende. Non è una scelta discrezionale e non equivale a pubblicare in tutte le ventiquattro lingue ufficiali: un brand che vende in Italia e in Francia deve l’italiano e il francese.
Obblighi di disponibilità
L’articolo 10(2)(i) richiede che il passaporto resti disponibile almeno per la vita attesa del prodotto. L’articolo 11(e) estende tale obbligo oltre l’insolvenza, la liquidazione o la cessazione dell’attività dell’operatore economico.
Il passaporto è dunque un impegno con una durata e non un evento di pubblicazione, e la solidità del soggetto che lo ospita è un elemento rilevante nella scelta.
Perimetro di queste affermazioni
Le norme tecniche che specificano come un passaporto debba essere realizzato, la serie EN 182xx, sono in corso di sviluppo presso CEN/CENELEC. Trama si attiene al Regolamento e allo standard GS1 Digital Link e segnala apertamente i punti in cui un requisito non è ancora definito.
Questa pagina è una sintesi a supporto dell’orientamento. Non costituisce parere legale e non sostituisce il testo del Regolamento né il confronto con un professionista qualificato.